Uccidere una donna “vale di più”? Processo alla giustizia ideologica 

da Sonia Michelacci

Oggi la redazione di Fuoco è di nuovo con l’Avv. Sonia Michelacci a parlare di giustizia. Con un referendum alle porte e in un contesto in cui strumentalizzare le sentenze per fini politici di ogni parte è ormai prassi quotidiana, è necessario sentire voci libere, competenti ed equilibrate. 

Avvocato, i processi mediatici sembrano essere una costante nella giustizia italiana, come raccontano, ad esempio, i casi di Garlasco e il caso Yara. Come si può garantire un giusto processo in un contesto in cui l’opinione pubblica è già stata influenzata dai media?

Io sono dell’idea che i processi si fanno nei Tribunali e non nei talk show per cui i media possono certamente influenzare l’opinione pubblica, ma questo non significa automaticamente che l’opinione pubblica possa a sua volta influenzare le decisioni dei giudici (si pensi a quante volte l’opinione pubblica ha gridato allo scandalo per alcune decisione non gradite). Certo è che, se si potesse porre un limite a certi programmi, la decisione verrebbe presa in un clima più sereno. 

I giornalisti fanno il loro lavoro, per carità: lungi da me invocare il bavaglio alla libertà di stampa che è sacrosanta. È anche giusto che venga data notizia di un fatto pubblicamente rilevante, ma ciò non vuol dire poi opinionare su di essa in maniera tale da darle già una conclusione scontata. Tuttavia, un conto sono le inchieste giornalistiche, per quanto approfondite e serie, un conto sono le indagini svolte dall’autorità giudiziaria; una cosa sono le opinioni, altra cosa sono le risultanze processuali che solo gli addetti ai lavori dovrebbero conoscere per un corretto svolgimento del processo.

Perché dalle procure, in fase di indagine, ormai esce qualsiasi carta del fascicolo?

E fate questa domanda a me? Mi piacerebbe avere una risposta, ma non ce l’ho. Succede che gli avvocati apprendono notizie sui loro assistiti dalla stampa ma non sempre si tratta di atti coperti da segreto. 



È successo anche a lei?

Una volta ho ricevuto una telefonata, mentre ero in vacanza, di alcuni imputati che mi mettevano al corrente della data in cui sarebbe iniziato il loro processo, appresa dai giornali, chiedendomi perché non li avevo avvertiti. Il perché è semplice: non ne sapevo nulla e la notifica mi è stata fatta mesi e mesi dopo. Neanche andando a chiedere notizia all’URP in Tribunale ero riuscita a saperne qualcosa. Misteri della fede? Questa è tutto sommato una sciocchezza che non ha avuto né poteva avere alcuna ripercussione, non si trattava certo di un atto coperto da segreto: quello che contesto è semmai la tempistica e la mancanza di rispetto del ruolo dell’avvocato che avrebbe avuto diritto ad avere la comunicazione prima della diffusione della notizia, ma mal di poco. Per tornare alla domanda occorre caso per caso verificare se dalle Procure escono atti in violazione della normativa riguardante atti coperti da segreto, in questo caso il discorso diventa veramente serio e grave ma continuo a non saper rispondere sul perché ciò avvenga o sia possibile che avvenga.

Quello che posso fare è mettervi nella condizione di riflettervi sopra indicandovi la normativa di riferimento: l’art 114 c.p.p. recita:

1. È vietata la pubblicazione [1], anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [2] (o anche solo del loro contenuto).

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari [3] ovvero fino al termine dell’udienza preliminare [4].

E via discorrendo fino all’ultimo comma che forse è quello decisivo per la vostra domanda: Comma 7: 

È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal   segreto.

Quali sono poi gli atti coperti da segreto ce lo dice l’art 329 cpp:

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358) [5] e dalla polizia giudiziaria (347-357) [6], le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto [7] fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (114, 405-415, 554) [8]. 

2. Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114 [9],consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato (366) [10].

  1. a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
  2. b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

L’attenzione su un processo penale può costituire già di per sé una condanna per l’imputato? Quanto incide sulla vita dell’imputato, magari innocente, la sete di sangue del pubblico verso il colpevole designato dal circo mediatico?

In parte ho già risposto nelle domande precedenti. L’attenzione su un processo penale può inquinare il clima ma non credo che possa influenzare più di tanto la decisione finale. Pensate alla sentenza nei confronti di Filippo Turetta – omicidio Cecchettin – che con la condanna all’ergastolo ha escluso l’aggravante della crudeltà e lo stalking, cosa che ha suscitato stupore, sconcerto e scandalo proprio nell’opinione pubblica. 

Certo è che sulla vita dell’indagato la pressione mediatica è devastante. La presunzione di innocenza sancita all’art 27 della Costituzione non opera per l’opinione pubblica. Altrettanto certo è che se esistono i processi mediatici è perché esiste proprio quella che avete definito ‘sete di sangue del pubblico’. Una volta lanciata la notizia viene messo in moto quel meccanismo perverso per il quale l’opinione pubblica si divide fra innocentisti e colpevolisti (questi ultimi normalmente in percentuale maggiore), si lanciano in ricostruzioni basate su quanto leggono sui giornali o sentono dall’opinionista di turno e sentenziano, senza averne le competenze e senza aver letto ovviamente gli atti processuali. Sono le chiacchiere da bar che lanciano l’indagato (se la notizia esce, come sempre accade, in fase di indagini preliminari) e l’imputato (una volta che si apre il processo) in un vortice infernale che difficilmente si cheterà con la sentenza, anche qualora, e a maggior ragione, fosse di assoluzione.

Quando mi chiedono cosa ne penso di un caso famoso, Garlasco, Gambirasio o Cogne per citarne alcuni, rispondo sempre che so solo quello che leggo sui giornali o sento nei talk show da difensori, opinionisti, giornalisti d’inchiesta o consulenti, ma non ho letto gli atti per cui non ho gli strumenti per formulare una tesi o farmi una opinione. Ci sono al contrario persone che vivono incollate sui programmi di opinione su casi celebri di cronaca nera e giudiziaria e quindi sentenziano con una facilità e fermezza disarmante. E’ colpa di una società degradata e perversa, che incentiva una forma  malata di  godimento per la malasorte altrui, sia quella della vittima sia quella di un carnefice che tuttavia, va ricordato, tale non è fino a prova contraria e cioè fino a sentenza definitiva (che non sempre purtroppo condanna il colpevole e assolve l’innocente, pensiamo ai tanti errori giudiziari che purtroppo ci sono stati e ci saranno, uno per tutti il caso di Beniamino Zuccheddu condannato ingiustamente all’ergastolo e dichiarato poi innocente dopo 33 anni di carcere).

La spettacolarizzazione della giustizia è ormai parte integrande del nostro vivere quotidiano, ed è questo clamore mediatico morboso a generare i mostri. Una volta mostro è molto probabile che lo sarai per sempre, anche qualora venissi assolto il dubbio continuerà ad accompagnare la tua vita. Oltretutto non posso non chiedermi se più si pubblicizza una inchiesta più ci sia il rischio di emulazione dell’atto criminale da parte di menti quanto meno instabili che potrebbero trarre coraggio nella sfida.

Passiamo dalle aule di tribunale a quelle del Parlamento. 

Cosa pensa della proposta di legge che introduce il reato autonomo di ‘femminicidio’?

Che è una legge del tutto inutile. La L. 2 dicembre 2025 n. 181 è una legge che è stata approvata all’unanimità dai due rami del Parlamento. La si può definire una vittoria di questo Governo? Per me no, poiché non risolve minimamente il problema della violenza sulle donne. L’uccisione di una donna è un omicidio. Cosa significa femminicidio? I latini con il termine homo intendevano l’essere umano (l’uomo maschio era vir così come i greci usavano il termine ἄνθρωπος (ánthrōpos) per indicare il genere umano e ἀνήρ (aner) per connotare il maschio) senza fare distinzioni. Oggi si vuole la parità di genere, salvo poi introdurre una normativa altamente discriminatoria.

Sono state fatte battaglie di civiltà per abrogare (giustamente) il reato di uxoricidio che veniva punito meno dell’omicidio e oggi si introduce il reato di femminicidio punito più dell’omicidio (almeno come pena base, poi ci sarebbe da fare un lungo discorso sulle aggravanti dell’omicidio la cui sussistenza rende, a mio avviso, ancora più inutile l’introduzione della nuova fattispecie del femminicidio ma entreremmo nel campo più strettamente tecnico e probabilmente noioso per cui vi risparmio la lezioncina). Il problema è che la 181/25 è una legge che interviene in maniera pesante sulle pene per chi uccide una donna senza minimante intervenire sulle politiche sociali volte a prevenire il fenomeno della violenza sulle donne. Leggiamo l’articolo introdotto con la nuova legge:

L’art. 577-bis c.p. recita: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può esse re inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».

Cosa non va in questa norma?

Cosa significa odio o discriminazione etc. in quanto donna? E se la vittima dello stesso reato così come descritto nell’art 577 bis c.p. fosse un uomo? Non si avrebbe una disparità di trattamento sanzionatorio? Una disparità incentrata sulla qualifica della persona offesa e non su quella dell’autore del reato, badate bene. Il bene della vita femminile e maschile vale in maniera differente in casi simili? Vi risparmio i tecnicismi e tutte le problematiche che questa norma comporterà nella sua applicazione pratica (come accennato sopra vi erano già aggravanti del delitto di omicidio a sufficienza senza dover introdurre questa nuova fattispecie di reato).  Il fatto è che con il femminicidio l’ordinamento italiano ha inteso adeguarsi (ma poi l’ha fatto?) agli standard europei ma facendo ciò ha totalmente sottovalutato il problema della efficacia preventiva del reato che la  configurazione dell’autonomo delitto di femminicidio non risolve poiché non basta inasprire le pene rispetto all’omicidio comune e mettere l’intestazione femminicidio per fermare chi ha in mente di compiere un gesto così aberrante e scellerato perché costui, alla pena, in quel momento non ci pensa (rifletto sul codice rosso e mi chiedo se  ha fermato i maltrattamenti in famiglia, gli stalking, le violenze sessuali? A me non sembra). Il fenomeno è principalmente sociale e culturale, se non si agisce appunto in campo educativo, sociale e culturale la norma è e resterà una vuota formula di propaganda.

Cosa pensa invece di quella sul ‘consenso libero attuale’ in tema di violenza sessuale?

Pericolosa. Intendiamoci, tanto per non creare fraintendimenti, la violenza sessuale è un reato fra i più odiosi e ripugnanti che possano esistere e va punito decisamente e duramente nel momento in cui si dovesse accertare il fatto-reato, ma questa modifica all’art. 609 bis c.p. rappresenta a mio avviso uno strumento pericoloso che inverte l’onere della prova e lascia l’indagato privo di strumenti difensivi. 

Per spiegare meglio: nel nostro ordinamento è chi accusa a dover dimostrare che c’è stata la violenza, mentre se passasse la modifica all’art. 609 bis c.p. potrebbe esserci il rischio che sia l’accusato a dover dimostrare che il consenso all’atto sessuale esisteva fin dall’inizio ed è proseguito fino alla fine del rapporto. Quindi ci dobbiamo chiedere cosa voglia dire ‘consenso libero e attuale’. Sul libero va bene ci possiamo arrivare, privo di ogni tipo di costrizione sia fisica sia psichica etc. e va benissimo, è l’attualità che mi lascia sconcertata. Innanzitutto, va detto che la proposta di legge è stata approvata all’unanimità il 19 novembre alla Camera ma non al Senato il cui via libero era fissato per il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in detta data la maggioranza si è forse resa conto della improponibilità della norma così come concepita poiché altamente rischiosa e ha preso tempo per procurarsi, dice, il parere di esperti, il che già evidenzia come questa norma sia comunque perfettibile.

Questo il nuovo testo approvato dalla Camera: «Art. 609-bis. (Violenza sessuale) Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è di minuita in misura non eccedente i due terzi».

Quindi, per riassumere, il consenso deve sussistere nel preciso momento in cui si compie l’atto sessuale e non può essere presunto, neanche dal fatto che magari in passato sia stato prestato; non è sufficiente il ‘sì’ iniziale ma deve essere confermato al momento della consumazione dell’atto perché in qualunque momento ci può essere un ripensamento che merita rispetto.   Certo che ci può essere un ripensamento, è del tutto legittimo e deve essere rispettato in qualunque fase del rapporto (il ‘sì’ è ‘sì’ e il ‘no’ è ‘no’), ma la Suprema Corte di cassazione, con una giurisprudenza ormai consolidata, è da tempo che ha adottato questo criterio nelle sue pronunce. Già da tempo, per esempio, viene ritenuta sussistente la violenza sessuale, e meno male, anche nei casi in cui la vittima rimane paralizzata dallo shock o dalla paura e non riesce ad apporre un rifiuto netto, oppure ovviamente nei casi in cui espressamente rifiuta il rapporto (si pensi per esempio e solo per citare alcune casistiche, allo stupro ad opera di estranei ma anche ad opera di un ex compagno – o anche compagno attuale – incapace di accettare un rifiuto). La formula del consenso attuale, tuttavia, comporta qualche problematica in più.

Quali?

Così formulata la norma potrebbe prestarsi al rischio di vendette personali? Sussiste il rischio che sia uomini sia donne potrebbero approfittare di questa modifica per avere dei vantaggi denunciando violenze inesistenti sapendo che ben difficilmente l’accusato riuscirà a dimostrare il contrario? Intendiamoci: non stiamo parlando di vittime che hanno acconsentito ad un rapporto sotto, per esempio, costrizione, sostanza stupefacente e alcolica e cose simili, il cui consenso in un rapporto sessuale trova il tempo che trova, ma di uomini e donne che possono lucidamente pentirsi di un atto sessuale e denunciare una violenza sostenendo che l’iniziale consenso è venuto meno durante l’atto o il rapporto senza che ciò abbia comportato la cessazione dello stesso  magari per ottenere vantaggi economici o l’affidamento esclusivo dei figli o solo un senso di rivalsa per un comportamento ritenuto offensivo o quant’altro. In definitiva come si può provare l’attualità del consenso in mancanza di dissenso (poiché se ci fosse la violazione del dissenso il problema non si porrebbe)? 

Dovremmo essere in grado di interpretare una riserva mentale? Non lo so, spero veramente che prima di apportare questa modifica si rifletta su tutte le casistiche possibili che potrebbero venire in essere e valutarne attentamente le conseguenze.

NOTE

  1. https://www.brocardi.it/dizionario/5610.html
  2. https://www.brocardi.it/dizionario/5809.html
  3. https://www.brocardi.it/dizionario/5806.html
  4. https://www.brocardi.it/dizionario/5525.html
  5. https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-v/art358.html
  6. https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-v/art358.html; https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-iv/art357.html
  7. https://www.brocardi.it/dizionario/5809.html
  8. https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-i/art114.html; https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-viii/art405.html;
    https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-viii/art415.html;
    https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-ottavo/titolo-ii/art554.html;
  9. https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-i/art114.html
  10. https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-v/art366.html

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